![]() |
|
|
Le procedure di adesione al Consorzio sono molto semplici: dopo aver letto attentamente la documentazione che segue (Statuto), potrà essere scaricato il modulo di richiesta di adesione ed inviato al Consorzio per posta ordinaria, per posta elettronica (info@prom-ex.com), o per fax (0585-792567). Al ricevimento della richiesta, la segreteria del Consorzio Vi contatterà per ogni opportuna informazione circa le modalità di versamento della quota di adesione e dei contributi consortili (Bonifico bancario). Solo dopo aver ricevuto la copia dei versamenti, l'adesione sarà perfezionata e darà diritto alla fruizione di tutti i servizi. Per ulteriori spiegazioni e informazioni clicca qui per contattare la segreteria del consorzio. Statuto
del Consorzio PROMEX
[Clicca qui per la
versione stampabile] Articolo 2 - Durata - Il Consorzio ha una durata di 50 anni a decorrere dalla sua legale costituzione, ma potrà essere sciolto anticipatamente o prorogato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria. Articolo 3 - Oggetto Il Consorzio ha per scopo esclusivo quello di assistere e favorire le piccole imprese artigiane, industriali e commerciali nell'attività di esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e di importazione delle materie prime e dei semilavorati da utilizzarsi da parte delle imprese stesse. Nel quadro degli obiettivi, il consorzio in particolare si prefigge, a titolo puramente esemplificativo, di:
Il consorzio può compiere in genere qualsiasi operazione, in ogni forma giuridica necessaria o utile per il conseguimento dell'oggetto sociale e, comunque, sia direttamente attinente al medesimo. A tale scopo il consorzio può assumere, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni e interessenze in altri consorzi, società o imprese, stipulare prestiti, anche cambiari, a qualsiasi termine, prestare garanzie reali o non per obbligazioni contratte da terzi. Il consorzio potrà compiere tutti gli atti necessari per il raggiungimento di tali scopi ed in particolare potrà:
Articolo 5 - Soci sostenitori - Al consorzio possono aderire, in qualità di soci sostenitori, Associazioni, Enti ed Organismi pubblici e privati che intervengano a sostegno dell'attività consortile per il conseguimento degli scopi sociali. I soci sostenitori vengono iscritti in un apposito albo tenuto dal consorzio. Essi hanno unicamente l'obbligo di versare annualmente un contributo. I soci sostenitori si costituiscono in Assemblea per nominare un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Le modalità di convocazione e di svolgimento dell'Assemblea sono analoghe a quelle previste per l'Assemblea dei soci ordinari. Ove l'assemblea dei soci sostenitori non provveda alle nomine di cui sopra, le nomine stesse sono rimesse alla competenza dell'Assemblea dei consorziati. Il terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea dei soci sostenitori ha gli stessi diritti ed obblighi degli altri componenti nominati dall'Assemblea dei soci ordinari. I soci sostenitori possono chiedere la cancellazione dall'albo in ogni momento. Il consorzio può provvedere alla loro cancellazione di sua iniziativa su delibera dell'Assemblea. La cancellazione dall'albo comporta la cessazione di ogni obbligo verso il consorzio. Sospensione - radiazione - esclusione dei soci ordinari e dei soci sostenitori Il consorziato può essere sospeso, a tempo indeterminato o determinato, radiato o escluso per morosità, inadempienza alle norme statutarie e regolamentari e per azioni che danneggiano il consorzio economicamente e moralmente; infine, per condanna che comporti la perdita dei diritti civili. La deliberazione resa dal consiglio di Amministrazione deve essere comunicata al socio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio:
Articolo 7 - Fondo Consortile - Il Fondo Consortile è costituito:
Articolo 8 - Esercizio Sociale - L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione presenta la situazione patrimoniale ed il conto dei profitti e delle perdite, accompagnati da una relazione illustrativa, all'Assemblea che deve discuterli ed approvarli entro il mese di aprile di ogni anno. La situazione patrimoniale, il conto dei profitti e delle perdite unitamente alla relazione del Consiglio di Amministrazione dovranno essere depositati quindici giorni prima dell'Assemblea nella sede del consorzio a disposizione dei soci. Il bilancio preventivo è predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed è approvato dall'Assemblea. Il consorzio non può distribuire avanzi di esercizio sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate, neppure in caso di scioglimento. La situazione patrimoniale deve essere depositata presso l'Ufficio del Registro delle Imprese a norma dell'articolo 2.615 bis del Codice Civile. Articolo 9 - Organi del consorzio - Sono organi del consorzio:
Articolo 10 - Assemblea dei soci ordinari - L'Assemblea dei soci ordinari è costituita da tutti i consorziati in regola con il pagamento delle quote consortili e dei contributi associativi. E' convocata a cura del Presidente e si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia stata fatta richiesta dal Consiglio di Amministrazione, previo avviso di convocazione da spedirsi almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso di convocazione deve essere riportato l'ordine del giorno; la data e l'ora stabilita per la prima e la seconda convocazione, nonché il luogo della riunione. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. In caso di urgenza l'Assemblea potrà essere convocata con telegramma da spedire almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. L'Assemblea può essere tenuta presso la sede sociale od in altro luogo da stabilire volta per volta, purché in Italia. L'Assemblea ordinaria provvede all'approvazione annuale della situazione patrimoniale e del conto dei profitti e delle perdite, alla nomina dei due terzi dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ad approvare il regolamento interno, ad impartire le direttive generali di azione del consorzio e delibera su qualsiasi altro argomento devoluto alla sua competenza dal presente Statuto. Per la validità delle delibere dell'Assemblea ordinaria in prima convocazione è necessario che sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci; in seconda convocazione essa delibera validamente qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti senza tener conto degli astenuti. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, sull'eventuale scioglimento anticipato o proroga del consorzio, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dal presente Statuto. Per la validità delle delibere dell'Assemblea straordinaria è necessario che siano presenti rappresentati, in prima convocazione i due terzi dei consorziati in seconda convocazione, l'Assemblea sarà validamente costituita qualunque sia il numero dei consorziati, presenti o rappresentati. Le delibere sono prese con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti o rappresentati, senza tener conto degli astenuti.Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte a scrutinio palese, salvo che per le nomine dei componenti il Consiglio di Amministrazione o per quegli argomenti che il Presidente riterrà di particolare riservatezza. Ciascun socio ha diritto ad un voto. Il socio può farsi rappresentare da un altro socio, con delega scritta, ma nessun socio potrà averne più di tre. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, il quale nominerà un Segretario, che potrà essere anche non socio. Articolo 11 - Consiglio di Amministrazione - Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri che va da un minimo di tre ad un massimo di quindici soci sempre comunque in multiplo di tre dei quali un terzo nominati dall'Assemblea dei soci sostenitori di cui all'articolo 5 e due terzi dall'Assemblea ordinaria di cui all'articolo 10. Possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione anche non soci. Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili e possono percepire eventuali compensi fissati dall'Assemblea; quanto sopra ad eccezione dei primi componenti il Consiglio di Amministrazione che saranno nominati, con l'attribuzione della carica di Presidente e Vice Presidente a due di essi, all'atto costitutivo del consorzio. Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare uno o più amministratori delegati, ai quali potranno essere demandate le facoltà prerogative del Consiglio che lo stesso stabilirà con limiti e poteri. Il primo Consiglio di Amministrazione durerà in carica fino al 31 dicembre 1990. Nel caso che un componente del Consiglio non partecipi a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, decadrà dalla carica. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri necessari all'amministrazione ed al funzionamento del consorzio, salvo quanto di competenza dell'Assemblea o del Presidente in particolare esso potrà:
Esso ha inoltre la facoltà di:
La firma sociale e la rappresentanza legale del consorzio davanti ai terzi ed in giudizio, spettano singolarmente al Presidente. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei membri. Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei consiglieri. Non è ammessa la delega. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte a maggioranza, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Articolo 12 - Presidente - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi componenti, esclusi il primo Presidente ed il Vice-Presidente che vengono eletti all'atto costitutivo del consorzio, dura in carica fino al termine del mandato del Consiglio di Amministrazione ed è rieleggibile. Al Presidente è demandato il potere di:
Articolo 13 - Direttore - Al Direttore, nominato dal Consiglio di Amministrazione, compete la direzione del consorzio. Egli partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, di cui funge da Segretario. Articolo 14 - Sanzioni - In caso di infrazioni alle disposizioni dello Statuto e del regolamento interno o alle delibere degli organi del consorzio, il Presidente invita il consorziato inadempiente a presentare per iscritto le eventuali giustificazioni e convoca immediatamente il Consiglio di Amministrazione per i conseguenti provvedimenti e per stabilire eventualmente delle sanzioni. Il Presidente comunica al consorziato la delibera del Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Articolo 15 - Scioglimento - In caso di scioglimento del consorzio l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori ed alla determinazione dei relativi poteri. L'importo del fondo che risulti disponibile a liquidazione effettuata sarà restituito secondo le modalità che l'Assemblea vorrà stabilire. Articolo 16 - Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla risoluzione del rapporto saranno deferite alla decisione di un Arbitro Unico, in conformità del "Regolamento" della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Massa Carrara, Regolamento che le parti espressamente dichiarano di conoscere ed accettare, con particolare riferimento, ma non limitatamente, alle modalità di designazione dell'Arbitro Unico. L'Arbitro Unico deciderà in via irrituale secondo diritto/equità, regolando lo svolgimento del procedimento arbitrale nel modo che riterrà opportuno. Le parti si impegnano a dare pronta e puntuale esecuzione alla decisione arbitrale che sino ad ora riconoscono come espressione della loro volontà contrattuale. Articolo 17 - Rinvio alle disposizioni del Codice Civile. Per tutto guanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile vigenti in materia. |
|
| PromEx | |