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Le procedure di adesione al Consorzio sono molto semplici: dopo aver letto attentamente la documentazione che segue (Statuto), potrà essere scaricato il modulo di richiesta di adesione ed inviato al Consorzio per posta ordinaria, per posta elettronica (info@prom-ex.com), o per fax (0585-792567).

Al ricevimento della richiesta, la segreteria del Consorzio Vi contatterà per ogni opportuna informazione circa le modalità di versamento della quota di adesione e dei contributi consortili (Bonifico bancario). Solo dopo aver ricevuto la copia dei versamenti, l'adesione sarà perfezionata e darà diritto alla fruizione di tutti i servizi. Per ulteriori spiegazioni e informazioni clicca qui per contattare la segreteria del consorzio.

Statuto del Consorzio PROMEX [Clicca qui per la versione stampabile]
Articolo 1 -
Costituzione - E' costituito con sede in Carrara, Via Don Minzoni numero 27, il "Consorzio PROMEX". Non costituirà variazione del presente statuto la variazione della sede sociale nel territorio del Comune di Carrara. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nonché di variare la sede sociale. Il Consorzio potrà aderire ad altri consorzi e società, che perseguano fini simili o complementari ai propri.

Articolo 2 - Durata - Il Consorzio ha una durata di 50 anni a decorrere dalla sua legale costituzione, ma potrà essere sciolto anticipatamente o prorogato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

Articolo 3 - Oggetto Il Consorzio ha per scopo esclusivo quello di assistere e favorire le piccole imprese artigiane, industriali e commerciali nell'attività di esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e di importazione delle materie prime e dei semilavorati da utilizzarsi da parte delle imprese stesse. Nel quadro degli obiettivi, il consorzio in particolare si prefigge, a titolo puramente esemplificativo, di:

  1. curare la raccolta di notizie utili relative a ditte consorziate per la diffusione nei mercati stranieri e prestare alle ditte stesse idonea assistenza per lo sviluppo delle esportazioni;

  2. promuovere, organizzare e disciplinare la partecipazione collettiva di aziende consorziate a mostre e fiere in Italia e all'estero, fornendo ogni assistenza all'uopo necessaria;

  3. dare a richiesta degli interessati ogni possibile collaborazione per la migliore riuscita di iniziative di esportazione di singole aziende consorziate;

  4. incoraggiare la partecipazione di delegati di gruppi omogenei di aziende consorziate a missioni economiche italiane nei paesi stranieri;

  5. assistere le consorziate nella trattazione ed acquisizione di affari, con esclusione di qualsiasi prestazione avente carattere di intermediazione commerciale;

  6. incoraggiare la venuta e la permanenza in Provincia di Massa Carrara di operatori e propagandisti esteri;

  7. dare informazioni sulla tecnica doganale e di esportazione dei singoli prodotti dall'Italia e sui rimborsi e diritti relativi all'esportazione;

  8. effettuare ricerche e studi di mercato all'estero e svolgere azioni pubblicitarie eventualmente anche mediante la predisposizione e la distribuzione di cataloghi collettivi;

  9. promuovere la creazione di un marchio collettivo;

  10. promuovere la realizzazione di sistemi di acquisto collettivo, provvedendo all'approvvigionamento all'estero, a seguito di richiesta dei soci, delle materie prime e/o dei semilavorati ad essi occorrenti;

  11. ottenere a favore delle imprese associate garanzie per il pagamento delle forniture effettuate tramite consorzio anche attraverso l'assunzione di apposite convenzioni assicurative;

  12. ottenere il rilascio di una "garanzia di qualità" che in caso di contestazione, consenta al consorzio di intervenire rivalendosi sul consorziato

  13. svolgere ogni attività connessa a quelle sopra indicate ed utile per una migliore riuscita delle stesse organizzando i propri uffici in modo da prestare ogni possibile assistenza alle ditte consorziate.

Il consorzio può compiere in genere qualsiasi operazione, in ogni forma giuridica necessaria o utile per il conseguimento dell'oggetto sociale e, comunque, sia direttamente attinente al medesimo. A tale scopo il consorzio può assumere, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni e interessenze in altri consorzi, società o imprese, stipulare prestiti, anche cambiari, a qualsiasi termine, prestare garanzie reali o non per obbligazioni contratte da terzi. Il consorzio potrà compiere tutti gli atti necessari per il raggiungimento di tali scopi ed in particolare potrà:

  • istituire sedi secondarie, filiali, succursali e rappresentanze;

  • redigere, stampare e diffondere i periodici, le pubblicazioni e gli stampati di qualunque tipo, anche in collaborazione con Associazioni, Enti pubblici e privati;

  • effettuare la rilevazione di dati statistici;

  • gestire centri di elaborazione dati;

  • compiere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria compresi le aperture di conti correnti, i cui prelevamenti dovranno essere effettuati nell'ambito del fido concesso, l'emissione di cambiali e l'assunzione di mutui anche ipotecari, come meglio specificato al successivo articolo 11;

  • acquistare o costruire o prendere in locazione i locali necessari per lo svolgimento delle attività consortili sia in Italia che all'estero;

  • attuare iniziative idonee a diffondere e a rafforzare i principi della mutualità ed i legami di solidarietà economica fra i soci. Per l'attuazione degli scopi consortili e per il funzionamento tecnico organizzativo ed amministrativo ed in particolare per quanto previsto al secondo comma dell'articolo3, il Consiglio di Amministrazione potrà redigere apposito regolamento da approvarsi dall'Assemblea ordinaria dei soci, nonché comporre comitati tecnici di esperti per singoli o comuni campi di studio od interesse.

Articolo 5 - Soci sostenitori - Al consorzio possono aderire, in qualità di soci sostenitori, Associazioni, Enti ed Organismi pubblici e privati che intervengano a sostegno dell'attività consortile per il conseguimento degli scopi sociali. I soci sostenitori vengono iscritti in un apposito albo tenuto dal consorzio. Essi hanno unicamente l'obbligo di versare annualmente un contributo. I soci sostenitori si costituiscono in Assemblea per nominare un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Le modalità di convocazione e di svolgimento dell'Assemblea sono analoghe a quelle previste per l'Assemblea dei soci ordinari. Ove l'assemblea dei soci sostenitori non provveda alle nomine di cui sopra, le nomine stesse sono rimesse alla competenza dell'Assemblea dei consorziati. Il terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea dei soci sostenitori ha gli stessi diritti ed obblighi degli altri componenti nominati dall'Assemblea dei soci ordinari. I soci sostenitori possono chiedere la cancellazione dall'albo in ogni momento. Il consorzio può provvedere alla loro cancellazione di sua iniziativa su delibera dell'Assemblea. La cancellazione dall'albo comporta la cessazione di ogni obbligo verso il consorzio. Sospensione - radiazione - esclusione dei soci ordinari e dei soci sostenitori Il consorziato può essere sospeso, a tempo indeterminato o determinato, radiato o escluso per morosità, inadempienza alle norme statutarie e regolamentari e per azioni che danneggiano il consorzio economicamente e moralmente; infine, per condanna che comporti la perdita dei diritti civili. La deliberazione resa dal consiglio di Amministrazione deve essere comunicata al socio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio:

  1. che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto o dei regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

  2. che, senza giustificato motivo di gravi ristrettezze economiche e dopo formale sollecitazione al pagamento dei debiti contratti verso il consorzio per qualsiasi titolo, non vi ottemperi. Contro la decisione del Consiglio che pronunci l'esclusione è ammesso ricorso all'Assemblea, che dovrà pronunciarsi entro i successivi sessanta giorni. Il socio può recedere dal Consorzio nel caso di scioglimento (se società) o di cessazione definitiva dell'attività (se persona fisica). Agli effetti del diritto di rimborso della quota di capitale sottoscritto e versata, lo scioglimento del rapporto consortile diventa operativo con la chiusura dell'esercizio in corso, se l'evento si è verificato 120 (centoventi) giorni prima di tale data, ovvero se si è verificato successivamente, con la chiusura dell'esercizio successivo. La liquidazione delle quote da rimborsare sarà effettuata con riferimento alla situazione patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio approvato dall'Assemblea e comunque tenendo conto di eventuali debiti del socio escluso o defunto o che abbia esercitato la facoltà di recesso.

Articolo 7 - Fondo Consortile - Il Fondo Consortile è costituito:

  1. dalla quota sociale sottoscritta e versata da ciascun associato (capitale consortile);

  2. dalla quota annuale per spese di gestione;

  3. dalle tasse di ammissione corrisposte dai singoli consorziati;

  4. da eventuali eccedenze di esercizio, nonché dai contributi dei soci sostenitori e/o liberalità corrisposte dallo Stato, dagli Enti Pubblici o da terzi interessati al perseguimento degli scopi del consorzio.

Articolo 8 - Esercizio Sociale - L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione presenta la situazione patrimoniale ed il conto dei profitti e delle perdite, accompagnati da una relazione illustrativa, all'Assemblea che deve discuterli ed approvarli entro il mese di aprile di ogni anno. La situazione patrimoniale, il conto dei profitti e delle perdite unitamente alla relazione del Consiglio di Amministrazione dovranno essere depositati quindici giorni prima dell'Assemblea nella sede del consorzio a disposizione dei soci. Il bilancio preventivo è predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed è approvato dall'Assemblea. Il consorzio non può distribuire avanzi di esercizio sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate, neppure in caso di scioglimento. La situazione patrimoniale deve essere depositata presso l'Ufficio del Registro delle Imprese a norma dell'articolo 2.615 bis del Codice Civile.

Articolo 9 - Organi del consorzio - Sono organi del consorzio:

  1. l'Assemblea dei soci;

  2. il Consiglio di Amministrazione;

  3. il Presidente;

  4. il Vice Presidente.

Articolo 10 - Assemblea dei soci ordinari - L'Assemblea dei soci ordinari è costituita da tutti i consorziati in regola con il pagamento delle quote consortili e dei contributi associativi. E' convocata a cura del Presidente e si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia stata fatta richiesta dal Consiglio di Amministrazione, previo avviso di convocazione da spedirsi almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso di convocazione deve essere riportato l'ordine del giorno; la data e l'ora stabilita per la prima e la seconda convocazione, nonché il luogo della riunione. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. In caso di urgenza l'Assemblea potrà essere convocata con telegramma da spedire almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. L'Assemblea può essere tenuta presso la sede sociale od in altro luogo da stabilire volta per volta, purché in Italia. L'Assemblea ordinaria provvede all'approvazione annuale della situazione patrimoniale e del conto dei profitti e delle perdite, alla nomina dei due terzi dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ad approvare il regolamento interno, ad impartire le direttive generali di azione del consorzio e delibera su qualsiasi altro argomento devoluto alla sua competenza dal presente Statuto. Per la validità delle delibere dell'Assemblea ordinaria in prima convocazione è necessario che sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci; in seconda convocazione essa delibera validamente qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti senza tener conto degli astenuti. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, sull'eventuale scioglimento anticipato o proroga del consorzio, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dal presente Statuto. Per la validità delle delibere dell'Assemblea straordinaria è necessario che siano presenti rappresentati, in prima convocazione i due terzi dei consorziati in seconda convocazione, l'Assemblea sarà validamente costituita qualunque sia il numero dei consorziati, presenti o rappresentati. Le delibere sono prese con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti o rappresentati, senza tener conto degli astenuti.Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte a scrutinio palese, salvo che per le nomine dei componenti il Consiglio di Amministrazione o per quegli argomenti che il Presidente riterrà di particolare riservatezza. Ciascun socio ha diritto ad un voto. Il socio può farsi rappresentare da un altro socio, con delega scritta, ma nessun socio potrà averne più di tre. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, il quale nominerà un Segretario, che potrà essere anche non socio.

Articolo 11 - Consiglio di Amministrazione - Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri che va da un minimo di tre ad un massimo di quindici soci sempre comunque in multiplo di tre dei quali un terzo nominati dall'Assemblea dei soci sostenitori di cui all'articolo 5 e due terzi dall'Assemblea ordinaria di cui all'articolo 10. Possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione anche non soci. Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili e possono percepire eventuali compensi fissati dall'Assemblea; quanto sopra ad eccezione dei primi componenti il Consiglio di Amministrazione che saranno nominati, con l'attribuzione della carica di Presidente e Vice Presidente a due di essi, all'atto costitutivo del consorzio. Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare uno o più amministratori delegati, ai quali potranno essere demandate le facoltà prerogative del Consiglio che lo stesso stabilirà con limiti e poteri. Il primo Consiglio di Amministrazione durerà in carica fino al 31 dicembre 1990. Nel caso che un componente del Consiglio non partecipi a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, decadrà dalla carica. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri necessari all'amministrazione ed al funzionamento del consorzio, salvo quanto di competenza dell'Assemblea o del Presidente in particolare esso potrà:

  • redigere e modificare il regolamento interno nei limiti dello Statuto;

  • deliberare qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione, sempre nei limiti statutari;

  • redigere la situazione patrimoniale annualmente;

  • deliberare sulla stipulazione di contratti, accordi, transazioni, acquisti, permute, incaricare le persone necessarie per l'attuazione degli scopi sociali;

  • nominare consulenti tecnici singolarmente o riuniti in comitati, periti, procuratori, legali, con facoltà di rappresentanza attiva e passiva in giudizio;

  • compiere qualsiasi operazione commerciale, bancaria, cambiaria e finanziaria, cioè ad esempio deliberare circa:

  • apertura di conto corrente di corrispondenza, di altri conti separati o speciali e ove ammesso anche di conti in valuta estera;

  • disposizioni e prelevamenti da detti conti, anche mediante assegni bancari all'ordine di terzi, a valere sulle disponibilità liquide o su concessioni di credito;

  • rilascio di pagherò diretti e cambiali tratte;

  • girata di cambiali, assegni, vaglia cambiari e documenti allo sconto e all'incasso;

  • apertura di credito in conto corrente e richiesta di crediti in genere, anche sotto forma di prestiti su titoli;

  • anticipazioni e crediti assistiti da garanzia reale su titoli, valori, merci, effetti bancari e documenti

  • costituzione di pegno di titoli valori o merci;

  • costituzione di depositi cauzionali;

  • cessione di crediti;

  • contratti di riporto;

  • ordini di operazioni in cambi ed in titoli, con facoltà di trasferire i titoli ed esigerne il ricavo;

  • costituzione di depositi titoli a custodia od in amministrazione;

  • prelevamenti da depositi a custodia od in amministrazione di titoli anche se estratti o favoriti da premi, con facoltà di esigere capitali, interessi e premi;

  • locazione, uso e disdetta di cassette di sicurezza, armadi e scomparti di casseforti, costituzione e ritiro di depositi chiusi.

Esso ha inoltre la facoltà di:

  • assumere e concedere mutui e fornire e rispettivamente dare le dovute garanzie;

  • stipulare contratti di assicurazione, di noleggio, di godimento, di affittanza od altri consimili e recedere dagli stessi;

  • accendere nei confronti di istituti bancari, enti e persone, dei crediti, garantiti e non, ed assumere tutti i relativi obblighi ed impegni.

La firma sociale e la rappresentanza legale del consorzio davanti ai terzi ed in giudizio, spettano singolarmente al Presidente. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei membri. Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei consiglieri. Non è ammessa la delega. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte a maggioranza, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 12 - Presidente - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi componenti, esclusi il primo Presidente ed il Vice-Presidente che vengono eletti all'atto costitutivo del consorzio, dura in carica fino al termine del mandato del Consiglio di Amministrazione ed è rieleggibile. Al Presidente è demandato il potere di:

  1. convocare e presiedere l'Assemblea dei soci ed il Consiglio di Amministrazione;

  2. rappresentare il consorzio ad ogni effetto di fronte ai terzi ed in giudizio con firma singola;

  3. dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

  4. dare le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi del consorzio;

  5. adempiere agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione;

  6. assumere il personale del consorzio e proporre al Consiglio di Amministrazione la nomina dell'eventuale direttore;

  7. accertare che si operi in conformità degli interessi del consorzio. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice-Presidente singolarmente.

Articolo 13 - Direttore - Al Direttore, nominato dal Consiglio di Amministrazione, compete la direzione del consorzio. Egli partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, di cui funge da Segretario.

Articolo 14 - Sanzioni - In caso di infrazioni alle disposizioni dello Statuto e del regolamento interno o alle delibere degli organi del consorzio, il Presidente invita il consorziato inadempiente a presentare per iscritto le eventuali giustificazioni e convoca immediatamente il Consiglio di Amministrazione per i conseguenti provvedimenti e per stabilire eventualmente delle sanzioni. Il Presidente comunica al consorziato la delibera del Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Articolo 15 - Scioglimento - In caso di scioglimento del consorzio l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori ed alla determinazione dei relativi poteri. L'importo del fondo che risulti disponibile a liquidazione effettuata sarà restituito secondo le modalità che l'Assemblea vorrà stabilire.

Articolo 16 - Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla risoluzione del rapporto saranno deferite alla decisione di un Arbitro Unico, in conformità del "Regolamento" della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Massa Carrara, Regolamento che le parti espressamente dichiarano di conoscere ed accettare, con particolare riferimento, ma non limitatamente, alle modalità di designazione dell'Arbitro Unico. L'Arbitro Unico deciderà in via irrituale secondo diritto/equità, regolando lo svolgimento del procedimento arbitrale nel modo che riterrà opportuno. Le parti si impegnano a dare pronta e puntuale esecuzione alla decisione arbitrale che sino ad ora riconoscono come espressione della loro volontà contrattuale.

Articolo 17 - Rinvio alle disposizioni del Codice Civile. Per tutto guanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile vigenti in materia.

PromEx